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avviso di garanzia

L’informazione di garanzia è l’atto con il quale il P.M. informa l’indagato dell’addebito provvisorio mosso, delle norme di Legge che si intendono violate, della data e del luogo del fatto assunto come criminoso con il contestuale invito a nominare un difensore di fiducia. La notifica dell’avviso di garanzia non è previsto nel corso di ogni procedimento penale ma esclusivamente quando il P.M. deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere. Si tratta di un atto pensato dal Legislatore per l’effettivo esercizio del pieno diritto di difesa di colui nei confronti del quale sono in corso le indagini preliminari nel momento nel quale l’accusa si appresta ad effettuare alcuni atti investigativi a cui l’indagato ed il proprio difensore hanno il diritto di partecipare. In difetto della previsione legislativa, l’indagato non avrebbe il diritto ad un contraddittorio con l’accusa che avrebbe quindi la possibilità di compiere atti di indagine non più ripetibili, senza la partecipazione attiva di soggetti delegati, nelle persone del difensore e dei consulenti tecnici, alla tutela dei diritti del cittadino indagato. Questi atti, denominati “atti garantiti”, sono gli accertamenti tecnici non ripetibili, l’interrogatorio, l’ispezione ed il confronto ai quali deve partecipare la persona sottoposta alle indagini, le perquisizioni ed i sequestri. In occasione del compimento delle attività istruttorie di cui sopra, l’avviso di garanzia è notificato a mani all’interessato nello stesso momento nel quale viene eseguito l’atto a sorpresa, appunto garantito perchè irripetibile.