appropriazione indebita di files informatici

I dati informatici (files) sono qualificabili come cose mobili ai sensi della legge penale e, pertanto, costituisce condotta di appropriazione indebita la sottrazione da un personal computer aziendale, affidato per motivi di lavoro, dei dati informatici ivi collocati, provvedendo successivamente alla cancellazione dei medesimi dati ed alla restituzione del computer ‘formattato’. La Corte ha motivato la decisione sul rilevo che, pur difettando il requisito dell’apprensione materialmente percepibile del file in sé considerato – se non quando esso sia fissato su un supporto digitale che lo contenga – , la qualificazione dello stesso come cosa mobile discende dalla possibilità di misurarne l’estensione e della capacità di contenere dati, oltre che dalla suscettibilità di poter essere trasferito da un supporto informatico ad un altro, anche senza l’intervento di strutture fisiche direttamente apprensibili dall’uomo (Cass. 11959/20).