appropriazione indebita

L’appropriazione indebita è la fattispecie criminosa prevista dall’art. 646 del codice penale ed appartiene alla categoria dei delitti contro il patrimonio.

Se il delitto di furto garantisce la proprietà attraverso la tutela del possesso, l’appropriazione indebita tutela i diritti del proprietario quando una violazione del possesso non c’è stata, perché il bene è nella sfera possessoria del reo e perciò egli può agire come il proprietario del bene senza tuttavia sottrarlo.

Il bene giuridico tutelato è identificato nell’interesse di un soggetto diverso dall’autore del fatto-reato al rispetto dell’originario vincolo di destinazione del bene.

Il presupposto per l’integrazione della fattispecie criminosa che qui occupa è il possesso da parte dell’agente, vale a dire la facoltà concessa dal dominus di disporre della cosa al di fuori della propria sfera di sorveglianza.

Il possesso viene identificato come un autonomo potere di fatto sulla cosa, che può essere fondato su qualsiasi titolo secondo il disposto dell’articolo 646 del codice penale, e segnatamente su una legge, su un contratto o su qualsiasi altra causa.

Un titolo per il possesso della cosa deve sempre sussistere, non potendovi, ad esempio, concretizzarsi appropriazione di un bene di provenienza illecita.

La pena prevista per la fattispecie di reato dell’appropriazione indebita è quella della reclusione sino a tre anni congiunta alla multa sino a 1.032 euro; se il fatto è commesso su cose detenute a titolo di deposito, la pena viene aumentata.

In tale ultima ipotesi, ed altresì quando il reato è aggravato ai sensi del n. 11 dell’articolo 61 del codice penale, la procedibilità è d’ufficio, negli altri casi il reato è procedibile a querela di parte.