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alibi fallito ed alibi costruito

In tema di prova, l’alibi fallito va considerato come elemento del tutto agnostico sul piano probatorio e, dunque, non costituente neppure un indizio; solo nel caso in cui sia stata acquisita aliunde la prova della responsabilità esso può costituire un elemento integrativo, di chiusura del costrutto probatorio. L’alibi costruito è, invece, indicativo di una maliziosa preordinazione difensiva ed ha una sua valenza indiziante che, a differenza di quello fallito, lo pone tra gli elementi, secondo l’esperienza, probatoriamente rilevanti; esso però deve essere preso in esame considerandolo dapprima nella sua intrinseca strutturazione in rapporto alla situazione processuale concreta e poi valutandolo in correlazione con gli altri elementi indiziari acquisiti (Cass. 4/2020).