aiuto al suicidio e diritto di morire

Il reato di aiuto al suicidio (art. 580 c.p.) non è incostituzionale, in quanto funzionale alla tutela del diritto alla vita, specialmente di persone che potrebbero essere indotte ad una scelta estrema ed irreparabile da condizioni di debolezza e vulnerabilità. Queste esigenze di tutela vengono meno, tuttavia, nei casi in cui sia già ammesso il diritto di lasciarsi morire rifiutando trattamenti di sostegno vitale. Al soggetto capace di autodeterminarsi, dipendente da tali trattamenti, e che sia altresì affetto da patologia irreversibile, fonte di insopportabili e non lenibili sofferenze, deve dunque essere riconosciuta la facoltà di ottenere un aiuto nel morire (Corte Costituzionale ord. 207/18).