accertamento tecnico irripetibile

Essendo il pubblico ministero il titolare delle indagini, qualora abbia l’esigenza di compiere accertamenti che richiedono specifiche competenze, gli è consentito avvalersi di consulenti tecnici che possano fornire apporti specialistici al fine di contribuire all’attività investigativa.

Durante le indagini preliminari, il pubblico ministero potrebbe avere la necessità di compiere atti che richiedono delle particolari competenze tecniche. In tal caso, il codice riconosce al pubblico ministero due strade: o richiedere l’incidente probatorio per una perizia (art. 392 del c.p.p.) o compiere accertamenti tecnici a norma degli artt. 359, 359 bis e 360 c.p.p.

In tali casi, il p.m. può avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la propria opera e che possono essere autorizzati ad assistere a singoli atti di indagine.
I consulenti tecnici sono chiamati ad offrire contributi di natura tecnico-scientifica, destinati a colmare le inevitabili lacune cognitive del magistrato, specializzato in tutt’altro ambito.
Mentre l’art. 359 del c.p.p. disciplina l’ipotesi dell’accertamento tecnico ripetibile (ossia, quello che può essere compiuto di nuovo nel corso del giudizio), l’art. 360 c.p.p. prende in considerazione l’accertamento tecnico irripetibile: cioè, l’accertamento che riguarda persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione.

Trattandosi di atti irripetibili che sono destinati ad acquisire valore probatorio nel successivo giudizio, ai sensi del comma 1, il pubblico ministero deve avvisare, senza ritardo, l’indagato, la persona offesa e i rispettivi difensori.
L’avviso contiene l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo fissati per il conferimento dell’incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici.
Il comma 2 precisa che si applica l’art. 364, comma 2 c.p.p.: quindi, l’indagato privo del difensore è anche avvisato che è assistito da un difensore d’ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia.
Il comma 3 stabilisce che i difensori e i consulenti tecnici eventualmente nominato hanno il diritto di assistere al conferimento dell’incarico, nonché il diritto di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve.
Peraltro, il nuovo comma 3-bis (introdotto dalla riforma Cartabia, d.lgs. n. 150 del 2022) prevede che il pubblico ministero possa autorizzare l’indagato, la persona offesa, i difensori e i consulenti tecnici eventualmente nominati, che ne facciano richiesta, a partecipare a distanza al conferimento dell’incarico o all’accertamento.

Ai sensi del comma 4, prima del conferimento dell’incarico, l’indagato può formulare riserva di promuovere incidente probatorio.
Se l’indagato presenta la riserva di incidente probatorio, il pubblico ministero non può procedere all’accertamento tecnico irripetibile ma deve aspettare che l’indagato presenti la richiesta di incidente probatorio. Ciò a meno che l’accertamento tecnico, se differito, non possa più essere utilmente compiuto: solo in questo ultimo caso, il pubblico ministero può comunque procedere.
Comunque sia, il comma 4-bis precisa che la riserva di incidente probatorio perde efficacia e non può essere di nuovo presentata se la richiesta di incidente probatorio non è proposta entro dieci giorni dalla formulazione della riserva stessa.
Per il comma 5, al di fuori del caso della perdita di efficacia della riserva di incidente probatorio (comma 4-bis), se il pubblico ministero ha comunque disposto di procedere all’accertamento tecnico nonostante l’espressa riserva formulata dall’indagato e anche se l’atto era differibile, i relativi risultati non possono essere utilizzati nel dibattimento.