stalking e social network

In tema di stalking, la pubblicazione di post meramente canzonatori ed irridenti su una pagina Facebook accessibile a chiunque non integra la condotta degli atti persecutori di cui all’art. 612 bis c.p., mancando il requisito dell’invasività inevitabile connessa all’invio di messaggi ‘privati’ (mediante sms, telefonate, Whatsapp), e se rientra nei limiti della legittima libertà di manifestazione del pensiero e del diritto di critica, è legittima. Ed invero, proprio l’inserimento su una pagina ‘pubblica’, visibile a tutti gli utenti del social network, rende la lettura dei messaggi rimessa ad una scelta individuale, con ciò solo escludendosi l’invasività inevitabile connessa all’invio di messaggi ‘privati’, richiesta per la configurabilità degli atti persecutori (Cass. 34512/20).