riciclaggio e frode fiscale

Tutti i delitti dolosi in materia fiscale, e quindi anche quello di frode fiscale, sono idonei sono idonei a fungere da presupposto del riciclaggio perché il riferimento dell’art. 648 bis c.p. alle ‘altre utilità’ ben può ricomprendere il risparmio di spesa che l’agente ottiene evitando di pagare le imposte dovute, poiché esso produce un mancato decremento del patrimonio che si concretizza in una utilità di natura economica. Infatti il legislatore, con il reato di riciclaggio, ha inteso colpire ogni vantaggio derivante dal compimento del reato presupposto, tant’è che ha adoperato la locuzione ‘altre utilità’ come una sorta di clausola di chiusura rispetto al ‘denaro e beni’, proprio per evitare che potessero sfuggire alle maglie della repressione penale utilità (qualunque esse fossero) derivanti dal reato presupposto e delle quali l’agente, grazie alla attività di riciclaggio posto in essere da un terzo, potesse usufruirne. Peraltro, presupposto imprescindibile per la configurabilità della fattispecie di cui all’art. 648 bis c.p. rimane quello della precedente consumazione del delitto presupposto: per l’effetto, il riciclaggio non potrebbe ritenersi configurabile nelle attività di sostituzione di somme sottratte al pagamento delle imposte mediante delitti in materia di dichiarazione, se il termine di presentazione della dichiarazione non sia ancora decorso e la stessa non sia ancora stata presentata (Cass. 30889/20).

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