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peculato e truffa aggravata

L’elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa   aggravata, ai sensi   dell’articolo   61, numero 9, del c.p., va individuato con riferimento alle modalità del possesso del denaro o di altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione, ricorrendo la prima figura quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio se ne appropri avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, e ravvisandosi, invece, la seconda ipotesi quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene (Cass. 24604/23). Alla condotta di peculato può affiancarsi anche una condotta fraudolenta, finalizzata, però, non a conseguire il possesso del denaro o della cosa mobile, ma ad occultare la commissione dell’illecito ovvero ad assicurarsi l’impunità: in tale ipotesi, deve ravvisarsi il peculato, nel quale – di norma- rimane assorbita la truffa aggravata, salva la possibilità, in relazione a specifici casi concreti, del concorso di reati, stante la diversa   obbiettività   giuridica, la diversità dei   soggetti   passivi. il diverso profitto, il diverso momento consumativo. In altri termini, ricorre il reato di peculato quando ragione del suo ufficio o servizio; versandosi sempre in tema di peculato quando l’agente ponga in essere anche una condotta fraudolenta che non incida, però, sul possesso del bene, nel senso di conseguirne la disponíbilità, ma abbia la sola funzione di mascherare, almeno all’apparenza, la commissione del delitto. Ricorre, invece, la truffa aggravata ex articolo 61, numero 9, del c.p. quando l’agente, non avendo il possesso del bene, se lo procuri fraudolentemente in funzione della contestuale o successiva condotta appropriativa. Sul punto, si è cosi ulteriormente precisato che la differenza tra il peculato e la truffa va individuata nel fatto che nel primo caso il possesso e la del denaro per fini istituzionali costituiscono un antecedente della condotta criminosa, mentre nella truffa l’impossessamento della res è l’effetto della condottai lilecita: donde il corollario per cui è al rapporto tra possesso, da una parte, e artifizi e raggiri, dall’altra, che deve aversi riguardo, nel senso che, qualora questi ultimi siano finalizzati a mascherare l’illecita appropriazione da parte dell’agente del denaro o della res di cui già aveva legittimamente la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, ricorrerà lo schema del peculato; qualora, invece, la condotta fraudolenta sia posta in essere proprio per conseguire il possesso del denaro o della cosa mobile altrui sarà integrato il paradigma della truffa aggravata.

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