misure di prevenzione e controllo giudiziario delle aziende

Mentre in ipotesi del controllo giudiziario prescrittivo ad iniziativa pubblica (ex art. 34 bis d.lgs. 159/11) la valutazione del prerequisito del pericolo concreto di infiltrazioni mafiose, idonee a condizionare le attività economiche e le aziende, è riservata in via esclusiva al Giudice della prevenzione – trattandosi di misura richiesta ad iniziativa pubblica in funzione di un controllo prescrittivo – nel caso del controllo giudiziario volontario, previsto dall’art. 34, co. 6, d.lgs. 159/11, tale valutazione deve tenere conto del provvedimento preventivo di natura amministrativa. In tale ultima fattispecie, dunque, la cognizione del Giudice investito della richiesta di controllo giudiziario ‘volontario’ non comprende anche il prerequisito della sussistenza del pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionare l’attività e l’azienda, non potendosi prescindere dall’accertamento già svolto al riguardo in ambito amministrativo. Per l’effetto, la verifica demandata al Tribunale competente in tema di misure di prevenzione si snoda lungo le seguenti due direttrici: 1) il carattere occasionale della agevolazione che il libero svolgimento dell’attività economica può determinare nei soggetti di cui al comma 1 d.lgs. 159/11; 2) la concreta possibilità dell’impresa stessa di re-allinearsi con il contesto economico della legalità, affrancandosi dal condizionamento delle infiltrazioni mafiose. Il Giudice della prevenzione è, dunque, tenuto a valutare, in termini prognostici – sulla base del dato patologico acquisito dall’accertamento amministrativo con l’informazione antimafia interdittiva – se il richiesto giudiziale di ‘bonifica aziendale’ risulti possibile, in quanto l’agevolazione dei soggetti di cui all’art. 34, co.1, d.lgs. 159/11 si da ritenere occasionale, escludendo tale evenienza, pertanto, nel caso di cronicità dell’infiltrazione mafiosa (Cass. 30168/21).