maternità surrogata e punibilità del reato

La consumazione all’estero, non solo della gravidanza, ma anche delle attività preparatorie per realizzare una maternità surrogata comporta l’improcedibilità in Italia della persecuzione del reato. Ad affermarlo è stata la Cassazione, chiarendo la portata del divieto di maternità surrogata, stabilito dall’art. 12, co. 6, L. 40/2004, che punisce ‘chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità’. Per la Suprema Corte, in sostanza, resta esclusa la giurisdizione italiana se nel territorio nazionale non si realizzano attività specifiche e necessarie alla realizzazione del reato. Nella fattispecie concreta esaminata, l’unica attività compiuta nel territorio nazionale era stata lo scambio di email con la clinica ucraina dove poi l’intervento surrogatorio è stato eseguito (Cass. 5198/21).