furto con strappo

La condotta tipica del delitto di furto con strappo, ex art. 624 bis c.p., si realizza quando la violenza è immediatamente rivolta verso la cosa e solo in via indiretta verso la persona che la detiene, anche se, a causa della relazione fisica intercorrente tra cosa sottratta e possessore, può derivare una ripercussione indiretta ed involontaria sulla vittima. Ai fini della configurabilità della fattispecie criminosa in parola, lo ‘strappo’, pur connotato da un qualche grado di violenza, deve essere comunque un’azione esercitata sulla cosa e non sulla persona, con la conseguenza che si prescinde dalla violenza che ne è conseguita sulla persona, che potrebbe anche mancare; invece, ove la violenza non si eserciti esclusivamente sulla cosa, ma si estenda anche in via accessoria al soggetto passivo, al fine di vincerne la resistenza, si configura il diverso delitto di rapina art. 628 c.p. . In tal senso, ricorrerà il reato di rapina quando la condotta violenta sia stata esercitata per vincere la resistenza della persona offesa, anche ove la res sia particolarmente aderente al corpo del possessore e la violenza si estenda necessariamente alla persona, dovendo il soggetto attivo superarne la resistenza e non solo la forza di coesione inerente alla normale relazione fisica tra possessore e cosa sottratta, giacchè in tal caso è la violenza stessa – e non lo strappo – a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione (Cass. 17953/20).