associazione a delinquere e custodia cautelare in carcere

In tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato previsto dall’art. 416 bis c.p., ai fini del superamento della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, co. 3, c.p.p., non assume rilevanza la distinzione tra mafie ‘storiche’ e formazioni di nuova costituzione, in quanto in entrambi i casi la presunzione è superata a fronte della prova dell’irreversibile allontanamento dell’indagato dal sodalizio criminale, a prescindere dalla perdurante stabilità dell’associazione (Cass. 9124/18).