chiamata in correità

La fattispecie della chiamata di correo, o chiamata in correità che dir si voglia, fa riferimento all’ipotesi in cui, l’impianto accusatorio sia basato, anche, sulle dichiarazioni rese da un imputato contro altri coimputati o da imputati per reati connessi o collegati a quello per cui si procede. Da tale breve definizione dell’istituto è agevole individuare la circostanza per cui le dichiarazioni rese in sede dibattimentale o, prima ancora, in sede di indagini preliminari siano rese da un soggetto che, lungi da figurare quale soggetto terzo ed imparziale rispetto alla vicenda processuale, ne è in realtà parte in quanto coimputato o coindagato. La rilevanza pratica di tale figura è evidente. È logico infatti che, il bagaglio di informazioni che possiede un soggetto vicino all’imputato, o addirittura complice dello stesso, è quantomai ingente e, soprattutto in certi settori – quali, a titolo meramente esemplificativo, quello della criminalità organizzata – risulta fondamentale per comprendere le dinamiche dell’azione, la strutturazione dell’iter criminis nonché, per ottenere il corredo probatorio necessario su cui fondare la sostenibilità dell’accusa in giudizio. Se, dunque, indubbia è l’utilità pratica della chiamata di correo, altrettanto fuori di dubbio è anche la problematica sottesa all’attendibilità di tali soggetti in relazione ai quali è carente, prevalentemente, il requisito della terzietà ed imparzialità tipiche, invece, della figura del testimone. Il codice di procedura penale si occupa della chiamata in correità solo limitatamente alla rilevanza in punto di prova che la stessa può assurgere. In particolare, il riferimento normativo è contenuto nei commi III e IV dell’art 192 c.p.p. i quali escludono che a tali dichiarazioni possa esser conferito rilievo probatorio esclusivo essendo, invece, necessario che le stesse siano corroborate da riscontri esterni. Rilevanza probatoria Dalla previsione contenuta nell’art 192 c.p.p., dunque, emerge come le dichiarazioni rese dal coimputato o dall’imputato in procedimenti connessi o collegati non acquisiscano, di per sé considerate, piena valenza probatoria. Affinché le stesse possano costituire piena prova nei confronti dell’accusato e conseguentemente consentire di ritenere integrato quell’”oltre ogni ragionevole dubbio” necessario ai fini di un provvedimento di condanna, è necessario che sussistano tre requisiti, vale a dire: l’attendibilità del dichiarante, l’attendibilità intrinseca delle dichiarazioni, l’attendibilità estrinseca delle dichiarazioni. La verifica circa la sussistenza di tali requisiti deve essere effettuata seguendo l’iter logico ora delineato. In particolare, per quanto attiene all’accertamento dell’attendibilità del dichiarante la giurisprudenza ha a più riprese sottolineato come lo stesso debba essere effettuato alla luce di elementi attinenti direttamente alla persona quali, il carattere, il temperamento, la vita antefatta, i rapporti con l’accusato, le condizioni socio/economiche, la genesi ed i motivi della chiamata in correità. Solo una volta superato positivamente il vaglio circa la credibilità del dichiarante il giudice può procedere all’accertamento circa la sussistenza dell’altro requisito richiesto, vale a dire l’attendibilità intrinseca della chiamata in correità. Tale accertamento deve essere condotto mediante un’analisi stringente degli elementi caratterizzanti le dichiarazioni rese dal correo. Alla luce, dunque, di dati specifici interni alla dichiarazione e non esterni. In particolare, devono essere presi in considerazione elementi quali la spontaneità, la verosimiglianza, la precisione, la completezza della narrazione dei fatti, la concordanza tra le dichiarazioni rese in tempi diversi e altre dello stesso tenore. I riscontri esterni Una volta espletati positivamente i riscontri relativi ai profili precedentemente evidenziati, il giudice, al fine di poter impiegare le dichiarazioni del correo a fondamento della propria decisione condannatoria, deve accertare l’attendibilità estrinseca delle dichiarazioni. Tale profilo di indagine verte, essenzialmente, nella ricerca di elementi estranei alla dichiarazione che possono confermare ulteriormente l’attendibilità della chiamata. Tali elementi di riscontro esterno, è bene precisare, non devono avere il carattere di piena prova processuale atteso che, altrimenti, non sarebbe necessario ricorrere alla chiamata di correo. I riscontri, dunque, possono essere di qualsiasi tipologia e natura purché idonei a porre in relazione il fatto di reato al soggetto che rilascia la dichiarazione. Peraltro, preme sottolineare come, tra gli elementi idonei a corroborare le dichiarazioni possono essere utilizzate anche altre chiamate in correità purché tutte le dichiarazioni accusatorie siano caratterizzate da convergenza, indipendenza e specificità. Chiamata in correo plurima Nel caso in cui la chiamata in correità si configuri come plurima, ossia coinvolga una pluralità di persone, i riscontri oggettivi devono essere acquisiti per ciascuna delle persone coinvolte sì da avere riscontri c.d. individualizzati. Sul punto, le Sezioni Unite[3] si sono espresse precisando la necessità che le dichiarazioni siano idonee a ricondurre il fatto-reato al soggetto a cui la chiamata è rivolta, singolarmente individuato. Tale orientamento di rigore viene tuttavia dalla stessa giurisprudenza smorzato in quanto, se i fatti narrati dal dichiarante sono molteplici ma, a carico di una persona sola, i riscontri acquisiti anche per uno solo dei fatti sono utili a confermare anche gli altri[4]. La chiamata in correità de relato Ha la stessa valenza di una normale chiamata in correità ma necessita di maggiore rigore nel vaglio della sua attendibilità dovendo esser verificata non solo con riferimento al suo autore immediato ma anche in relazione alla fonte originaria dell’accusa. La situazione che si va a delineare è analoga a quella della testimonianza de relato di cui all’art. 195 c.p.p. con la significativa differenza tuttavia che, le dichiarazioni in sede dibattimentale non sono rese dal testimone che a sua volta le ha de relato acquisite da soggetti terzi, estranei alla vicenda processuale, ma sono rese dal correo. Le Sezioni Unite hanno, in relazione a tale fenomeno enunciato i principi che il giudice deve seguire nella valutazione della chiamata. In particolare, alla chiamata in correità de relato si applica la previsione di cui all’art 195 c.p.p.. Nel caso in cui la chiamata non sia asseverata dalle dichiarazioni della fonte diretta il cui esame risulti impossibile, può avere come unico riscontro ai fini della prova della responsabilità penale dell’accusato altra o altre chiamate di analogo tenore, purché siano rispettate le seguenti condizioni: Risulti positivamente effettuata la valutazione circa la credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell’attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, Siano accertati i rapporti personali tra il dichiarante e la fonte diretta, Vi sia la convergenza delle varie chiamate che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante in relazione a circostanze rilevanti del thema probandum, Vi sia indipendenza delle chiamate, Sussista autonomia genetica delle chiamate vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse. Al ricorrere di tali condizioni, dunque, il giudice può impiegare la chiamata a fondamento della propria decisione condannatoria. L’impiego della chiamata nell’ambito della concessione delle misure cautelari La rilevanza della chiamata di correità non si estingue sul piano prettamente processuale ma, la stessa, è evidente già in sede di indagini preliminari al fine dell’azione di una misura cautelare. L’impiego delle dichiarazioni del correo quale fondamento per l’adozione di una misura cautelare nei confronti degli altri coindagati sottostà alle medesime limitazioni sin ad adesso viste. Anche in ambito cautelare, ed anzi, a maggior ragione in ambito cautelare, infatti è necessario che le dichiarazioni siano corroborate da riscontri esterni. A tale conclusione si giunge a fronte del rinvio che l’art. 273 c.p.p. che si occupa delle condizioni generali di applicabilità della misura fa all’art. 192 commi III e IV c.p.p. circa la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza. La giurisprudenza ha infatti a più riprese sottolineato che ai fini della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza necessari per l’emissione di una misura cautelare personale, in tanto risultano necessari i riscontri individualizzanti alla chiamata in correità in quanto essi siano funzionali al giudizio di credibilità del chiamante, per consentire al giudice di superare gli eventuali errori, incongruenze, contraddizioni contenuti nelle sue dichiarazioni eteroaccusatorie[6]. L’orientamento dominante, dunque, è quello secondo cui – analogamente al riscontro da effettuarsi in sede dibattimentale – quando unica fonte di accusa a carico risultino le dichiarazioni di un unico collaboratore, queste devono essere riscontrate ab externo, cioè in base ad altri elementi non provenienti dallo stesso dichiarante, onde evitare la cosiddetta circolarità della prova. Con questa espressione si indica che la verifica dell’attendibilità del dichiarante sia tautologica e autoreferente e che, in definitiva, la ricerca finisca per usare come sostegno dell’ipotesi accusatoria che si trae dalla chiamata in correità la chiamata stessa, cioè lo stesso dato da riscontrare. Tuttavia, l’opinione giurisprudenziale maggioritaria è stata messa in dubbio da quella parte della giurisprudenza che ha pervicacemente escluso la necessità di riscontri individualizzanti, asserendo la sufficienza, ai descritti fini, di riscontri esterni che confermino l’attendibilità del chiamante. La ratio di tale orientamento era fondata sulla necessità di evitare che il concetto di indizio grave e quello di prova venissero a coincidere, annullandosi, così la distinzione esistente fra gli stessi e che trova giustificazione nelle differenti funzioni dei due istituti. Il contrasto è stato superato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Ad avviso del Supremo collegio la corroboration, relativa ad una chiamata di correo (assunta quale grave indizio di colpevolezza), che paia intrinsecamente attendibile, deve essere costituita da riscontri esterni individualizzanti in grado di dimostrarne la compatibilità col thema decidendum proprio della pronuncia e di giustificare, quindi, la razionalità della medesima.