avviso di garanzia

Nell’ordinamento processuale penale italiano il cosiddetto “avviso di garanzia” corrisponde tecnicamente all’informazione di garanzia disciplinata dall’art. 369 c.p.p., istituto che non ha funzione accusatoria né costituisce prova di colpevolezza, ma serve a rendere effettivo il diritto di difesa ex artt. 24 e 111 Cost. nel momento in cui il pubblico ministero debba compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere: proprio per questo l’atto deve contenere l’indicazione della persona sottoposta alle indagini, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto e, oggi, anche una descrizione sommaria del fatto, oltre all’invito a nominare un difensore di fiducia, mentre la disciplina è stata ulteriormente arricchita, anche per effetto della giustizia riparativa, dagli avvisi contemplati dai commi introdotti e modificati nel tempo, inclusi quelli collegati all’art. 369, comma 1-ter, c.p.p.; sul piano sistematico, l’informazione di garanzia va letta insieme all’art. 369-bis c.p.p., che impone l’informazione sul diritto di difesa e sulla nomina del difensore d’ufficio, e agli artt. 364, 365 e 366 c.p.p., che regolano gli avvisi al difensore per gli atti garantiti, sicché il baricentro dell’istituto non è la mera “notizia” dell’esistenza di indagini, ma la concreta possibilità di esercitare tempestivamente le facoltà difensive prima o durante il compimento di atti a partecipazione difensiva; ne deriva che non esiste un obbligo generalizzato e immediato del pubblico ministero di comunicare sempre e subito all’indagato l’esistenza del procedimento, poiché l’obbligo scatta solo nei casi previsti dalla legge, mentre per gli atti c.d. a sorpresa, come perquisizioni e sequestri, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito da tempo che la mancata preventiva informazione di garanzia non travolge l’atto in sé, proprio perché la funzione di sorpresa sarebbe altrimenti frustrata, fermo restando che l’eventuale omissione o irritualità dell’avviso rileva in rapporto all’atto garantito e alle concrete lesioni del diritto di difesa; in questa prospettiva la Cassazione ha costantemente escluso che l’informazione di garanzia sia un presupposto di validità dell’intero procedimento o della futura azione penale, qualificandola piuttosto come atto funzionalmente collegato a specifici segmenti dell’indagine, mentre è soprattutto con riguardo all’art. 369-bis c.p.p. che la giurisprudenza ha elaborato il principio secondo cui l’omessa o intempestiva informazione sul diritto di difesa integra una nullità generale a regime intermedio, soggetta agli artt. 178, lett. c), 180, 182 e 183 c.p.p., quindi deducibile nei tempi e nei modi previsti dal sistema delle invalidità; il quadro normativo è stato aggiornato dalla l. 9 agosto 2024, n. 114, che ha inciso anche sul contenuto dell’informazione di garanzia, rafforzandone precisione e intelligibilità, in linea con una lettura costituzionalmente orientata del diritto dell’indagato a comprendere non solo il nomen iuris provvisorio, ma il nucleo storico del fatto contestato, e ciò si collega pure alla giurisprudenza costituzionale che, pur non avendo trasformato l’avviso in un atto dovuto in ogni fase e per ogni attività investigativa, ha più volte valorizzato il principio di effettività della difesa tecnica e della conoscibilità degli addebiti in termini compatibili con l’art. 6 CEDU; in definitiva, l’avviso di garanzia, lungi dall’essere il “marchio” dell’imputazione sociale spesso evocato nel linguaggio mediatico, è un presidio di legalità difensiva che segna l’emersione procedimentale di un sospetto qualificato solo quando l’ordinamento ritiene necessario assicurare la partecipazione del difensore, e la sua omissione non produce automaticamente la nullità di tutto il processo, ma comporta le conseguenze invalidanti specificamente previste o ricavabili, secondo il regime delle nullità, in relazione all’atto garantito e all’effettiva compressione del diritto di difesa.